CONTRACT

Trust activity is defined by article 1 della L. n. 1966 del 23 novembre 1939 in the Italian civil code, which states that “trust companies are companies which aim to take care of the management of assets on behalf of a third party, organize companies, represent shareholders and bondholders”, and it is ruled by the R.D. n. 531 del 22 aprile 1940 e dal D.P.R. n. 361 del 18 aprile 1994.

The mandates concerning the registration and management of goods and rights appointed to “Gestioni Fiduciarie S.r.l.” are intended as a static management of assets, which consists in the management of the entrusted goods in accordance with the instructions given by the client – trustor.

When creating this kind of relationship, client – trustors do not surrender the ownership or the availability of their assets, while making the trust company appear as the owner when dealing with third parties.
The trust company acts in its own name, but on behalf of and according to the instructions of the client, who is free to give/change instructions and partially or completely terminate the relationship, asking for the total or partial return of all his holdings.

CONTRATTO

In seguito alla sottoscrizione del contratto/mandato fiduciario, “Gestioni Fiduciarie S.r.l.” è in grado di agire in tutti gli atti nei confronti di terzi in nome proprio e per conto e su istruzioni ricevute dal cliente/fiduciante garantendo la riservatezza sul nome del proprio cliente/fiduciante.

Il contratto/mandato fiduciario pone infatti in capo alla società fiduciaria l’obbligo di non rivelare a terzi, che non siano autorizzati, l’identità del cliente/fiduciante. Più in particolare, il contratto/mandato fiduciario consente di offrire soluzioni mirate ai clienti/fiducianti allo scopo di raggiungere una serie di obiettivi quali:
• garantire la riservatezza durante le trattative di compravendita di partecipazioni;
• garantire la riservatezza nella gestione di partecipazioni societarie;
• regolamentare i rapporti tra soci al fine di prevenire potenziali controversie e gestire situazioni di conflitto tra gli stessi;
• assicurare l’osservanza dei patti di sindacato o di accordi parasociali;
• consentire il coordinamento dell’amministrazione di partecipazioni detenute in diverse società;
• costituire in pegno azioni o quote (conferite in amministrazione fiduciaria) a garanzia di finanziamenti concessi a fiducianti o terzi;
• pianificare l’assetto successorio di patrimoni mobiliari;
• assicurare la rappresentanza comune di obbligazionisti e azionisti.

Il conferimento di un mandato fiduciario consente al cliente/fiduciante di optare, con riferimento alle partecipazioni cosiddette “non qualificate”, per il regime del risparmio amministrato, il quale consente di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% sull’eventuale capital gain, con assolvimento delle formalità di versamento da parte della società fiduciaria e senza necessità di indicazione nella dichiarazione dei redditi del cliente/fiduciante.

In caso di partecipazioni “non qualificate”, inoltre, la società fiduciaria potrebbe anche incassare eventuali dividendi per conto del fiduciante, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, senza che vi sia l’obbligo della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi e dell’indicazione degli estremi dell’effettivo proprietario nella dichiarazione del sostituto d’imposta prodotta dalla società partecipata.