In seguito alla sottoscrizione del contratto/mandato fiduciario, “Gestioni Fiduciarie S.r.l.” è in grado di agire in tutti gli atti nei confronti di terzi in nome proprio e per conto e su istruzioni ricevute dal cliente/fiduciante garantendo la riservatezza sul nome del proprio cliente/fiduciante.
Il contratto/mandato fiduciario pone infatti in capo alla società fiduciaria l’obbligo di non rivelare a terzi, che non siano autorizzati, l’identità del cliente/fiduciante. Più in particolare, il contratto/mandato fiduciario consente di offrire soluzioni mirate ai clienti/fiducianti allo scopo di raggiungere una serie di obiettivi quali:
• garantire la riservatezza durante le trattative di compravendita di partecipazioni;
• garantire la riservatezza nella gestione di partecipazioni societarie;
• regolamentare i rapporti tra soci al fine di prevenire potenziali controversie e gestire situazioni di conflitto tra gli stessi;
• assicurare l’osservanza dei patti di sindacato o di accordi parasociali;
• consentire il coordinamento dell’amministrazione di partecipazioni detenute in diverse società;
• costituire in pegno azioni o quote (conferite in amministrazione fiduciaria) a garanzia di finanziamenti concessi a fiducianti o terzi;
• pianificare l’assetto successorio di patrimoni mobiliari;
• assicurare la rappresentanza comune di obbligazionisti e azionisti.
Il conferimento di un mandato fiduciario consente al cliente/fiduciante di optare, con riferimento alle partecipazioni cosiddette “non qualificate”, per il regime del risparmio amministrato, il quale consente di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% sull’eventuale capital gain, con assolvimento delle formalità di versamento da parte della società fiduciaria e senza necessità di indicazione nella dichiarazione dei redditi del cliente/fiduciante.
In caso di partecipazioni “non qualificate”, inoltre, la società fiduciaria potrebbe anche incassare eventuali dividendi per conto del fiduciante, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, senza che vi sia l’obbligo della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi e dell’indicazione degli estremi dell’effettivo proprietario nella dichiarazione del sostituto d’imposta prodotta dalla società partecipata.