CONTRATTO

L’attività fiduciaria è disciplinata civilisticamente dall’articolo 1 della L. n. 1966 del 23 novembre 1939 secondo cui sono “fiduciarie quelle società che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni” ed è regolamentata dal R.D. n. 531 del 22 aprile 1940 e dal D.P.R. n. 361 del 18 aprile 1994.
I mandati di intestazione ed amministrazione di beni e diritti conferiti alla società “Gestioni Fiduciarie S.r.L.” rientrano nel concetto di amministrazione statica del patrimonio, che consiste in una gestione di beni affidati mediante istruzioni impartite dal cliente/fiduciante.

Il cliente/fiduciante, instaurando tale tipo di rapporto, non perde né la proprietà sostanziale né la piena disponibilità dei beni e fa si che la società fiduciaria ne appaia proprietaria nei confronti di terzi.

La società fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto e su istruzioni del cliente, il quale resta libero di dare e variare le istruzioni e di porre fine totalmente o parzialmente al rapporto, chiedendo la restituzione di tutti i beni o parte di essi.